Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:

  • a)la previsione di organi di governo;
  • b)l'adeguatezza delle capacita' gestionali e della situazione economica;
  • c)il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;
  • d)la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);
  • e)lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6;
  • f)l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attivita' didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
  • g)l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilita' di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;
  • h)l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;
  • i)la disponibilita' di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;
  • l)la capacita' di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Testo vigente dal 4 novembre 2005

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;226~art21 · fonte del testo

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