Art. 1 — Principi generali
Le politiche in materia di pesca e di acquacoltura:
- a)si ispirano ai principi della sostenibilita' e responsabilita' verso l'ambiente e verso i consumatori;
- b)assegnano priorita' agli strumenti che assicurano produzioni sicure, di qualita' ed ecosostenibili;
- c)promuovono opportunita' occupazionali attraverso l'incentivazione della multifunzionalita';
- d)si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, le regioni, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali;
- e)si avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti associativi interessati al settore, incluse le organizzazioni non governative;
- f)si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilita'. Lo Stato e le regioni garantiscono la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.
Testo vigente dal 15 giugno 2001
