Art. 9 — Provvedimenti conseguenti all'accertamento di non conformità
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27.
Abrogato dal 26 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2003 al 26 marzo 2021. 235 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Qualora dai controlli dei prodotti risulti la loro non conformita' ai requisiti, prescritti dalla normativa specifica, in relazione alla difformita' accertata, l'autorita' di controllo di cui all'articolo 5, comma 1:
tolto: a) ne vieta l'introduzione o l'immissione in libera pratica e ne ordina la spedizione al di fuori del territorio comunitario;
tolto: b) ne dispone la distruzione per motivi di polizia sanitaria, di salubrita' o di protezione fitosanitaria. Su richiesta dell'importatore o suo rappresentante, l'autorita' di cui all'articolo 5, comma 1, puo', in deroga al comma 1, lettera a), consentire che si proceda ad una delle seguenti operazioni:
tolto: a) l'adeguamento dei prodotti alle specifiche disposizioni di legge entro un termine stabilito;
tolto: b) l'eventuale neutralizzazione della nocivita';
tolto: c) la riutilizzazione dei prodotti ad altri fini. Nel caso in cui vengono applicate le misure di cui al comma 1, lettera a), l'autorita' di controllo provvede ad informare immediatamente il Ministero della salute e gli altri Stati membri del rifiuto dei prodotti indicando, altresi', le infrazioni accertate. Il Ministero della salute ne informa immediatamente la Commissione europea. Le spese relative alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante. Per quanto concerne i rapporti con gli uffici doganali e la movimentazione dei prodotti si applicano le disposizioni, rispettivamente, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-17;223~art9 · fonte del testo
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