Art. 4
Inclusione sociale e accesso delle persone con disabilita' tra gli obiettivi di produttivita' nella pubblica amministrazione Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 3, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Nel valutare la performance individuale ed organizzativa di cui al comma 4 si tiene conto del raggiungimento o meno degli obiettivi per l'effettiva inclusione sociale e la possibilita' di accesso alle persone con disabilita' di cui all'articolo 5, comma 2-bis, anche ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 5-bis del presente articolo.»;
- b)all'articolo 5, dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Gli obiettivi, anche nell'ottica di una corretta allocazione delle risorse, assicurano l'effettiva inclusione sociale e le possibilita' di accesso delle persone con disabilita'.»;
- c)all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) agli indicatori di performance relativi al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilita' delle amministrazioni, da parte delle persone con disabilita'.».
Testo vigente dal 12 gennaio 2024
