Art. 22 — Clausola di invarianza degli oneri
[1]Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 ottobre 2007
[2]NAPOLITANO
[3]Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dello sviluppo economico Bonino, Ministro per le politiche europee Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Turco, Ministro della salute
[4]Visto, il Guardasigilli: Mastella
Testo vigente dal 29 novembre 2007
