Art. 4 — Disposizioni transitorie
[1]Fino alla nomina dei componenti di cui al contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, continuano ad operare nella composizione e con le modalita' vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, si applicano in relazione alle comunicazioni effettuate dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), si applicano in relazione agli esami socio-sanitari disposti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2017
[2]MATTARELLA
[3]Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
[4]Minniti, Ministro dell'interno
[5]Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
[6]Orlando, Ministro della giustizia Lorenzin, Ministro della salute
[7]Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
[8]Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo vigente dal 16 gennaio 2018
