Art. 6 — Mantenimento delle scorte in un Paese della UE
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.
Abrogato dal 10 febbraio 2013
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.
Abrogato dal 10 febbraio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 2001 al 10 febbraio 2013. 164 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le scorte di riserva di cui all'articolo 3 possono essere mantenute nel territorio di altro Stato membro con il quale sia intervenuto un accordo intergovernativo, purche' vengano rispettate le condizioni derivanti dall'accordo stesso. Il Governo, nello stipulare i predetti accordi intergovernativi con altri Stati membri, assicura il rispetto delle condizioni previste nell'allegato C del presente decreto. Il progetto d'accordo e' preventivamente comunicato alla Commissione europea al fine di acquisire eventuali osservazioni ed alla stessa notificato dopo la sottoscrizione. Nel caso in cui, a seguito di accordo intergovernativo, le scorte obbligatorie relative ad altro Stato membro siano detenute nel territorio nazionale, sono esercitati sulle stesse i controlli previsti per le scorte nazionali. Nei casi di stipula di accordi di cui ai precedenti commi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente al riepilogo statistico di cui all'articolo 5, invia alla Commissione Europea una relazione sulle scorte mantenute sul territorio nazionale da altro Stato membro, nonche' sulle scorte detenute in altri Stati membri a nostro favore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 249
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-01-31;22~art6 · fonte del testo
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