Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 344/2006

    Parametro
    27 ottobre 2006

    dichiara improcedibile il ricorso proposto avverso l'art. 22 della legge della Regione Piemonte 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), nella parte in cui sostituisce l'art. 16, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettere e) e s), e 120 della Costituzio…

    Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 120 cost. · Art. 2 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1997 al 29 aprile 2006. 205 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

tolto: a) il reimpiego ed il riciclaggio;

tolto: b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

tolto: c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

tolto: d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero. Al fine di favorire e incrementare le attivita' di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorita' competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili. Le autorita' competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilita' di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-05;22~art4 · fonte del testo

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