Art. 6 — Clausola di invarianza finanziaria
[1]Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 novembre 2016
[2]MATTARELLA
[3]Padoan, il Ministro supplente ex articolo 8, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[4]Calenda, Ministro dello sviluppo economico
[5]Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
[6]Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
[7]Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo vigente dal 25 novembre 2016
