Capo II – Norme speciali applicabili ai medicinali omeopatici
- Art. 16 — Procedura semplificata di registrazione
- Art. 17 — Contenuto della domanda di registrazione semplificata
- Art. 18 — Medicinali omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata di registrazione
- Art. 19 — Comunicazioni in ambito comunitario
- Art. 20 — Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici