Modalita' di tenuta e gestione delle scorte da parte del medico veterinario nell'esercizio dell'attivita' zooiatrica Il medico veterinario nell'esercizio dell'attivita' zooiatrica comunica all'autorita' territorialmente competente la esigenza di detenere scorte di medicinali. La comunicazione di cui al comma 1 indica l'ubicazione dei locali adibiti alla detenzione delle scorte di cui all'articolo 31, comma 1, del presente decreto, che non puo' coincidere con una struttura di cura di cui all'articolo 33 del presente decreto. Le scorte possono essere costituite da medicinali veterinari e dai medicinali omeopatici di cui all'articolo 10 del presente decreto. I medicinali a uso umano, inclusi quelli di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ad eccezione degli antimicrobici, possono essere detenuti in scorta e sono utilizzati alle condizioni previste dagli articoli 112, 113 e 114 del regolamento. I medicinali a uso umano di cui al comma 4 non possono essere ceduti ai proprietari e ai detentori degli animali. La modalita' di gestione delle scorte da parte del medico veterinario nell'esercizio dell'attivita' zooiatrica e' disciplinata dall'articolo 33 del presente decreto.
Testo vigente dal 3 gennaio 2024
