Art. 20 — Disposizioni specifiche per la fornitura di ossigeno e di altri gas medicinali
La fornitura dell'ossigeno autorizzato per l'uso umano e di altri gas medicinali alle strutture di cura degli animali di cui all'articolo 33 del presente decreto, puo' essere effettuata secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Testo vigente dal 3 gennaio 2024
