Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 2005 al 21 novembre 2018. 516 parole tolte, 342 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli assistenti avviene:
tolto: a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivoaggiunto: I vincitori del concorso di cui all'articolo 91 sono nominati ispettori informatici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione tolto: professionale, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di operatore esperto;
tolto: b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, prova pratica ed esame scritto e successivo aggiunto: residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. Al termine dei tre mesi del corso di formazione tolto: professionale, riservato al personale del ruolo degli operatori che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio prevalgono nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Gli operatori esperti ammessi al corso di formazione del concorsoaggiunto: , gli ispettori informatici in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneita' allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori informatici in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio. Il tirocinio e' svolto con le modalita' previste dal decreto di cui al comma tolto: 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso. I posti rimasti scoperti nel concorso di aggiunto: 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, gli ispettori informatici in prova ricevono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori informatici. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma tolto: 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina ad assistente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori dal concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto: 2. Gli ispettori informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento tolto: dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' aggiunto: del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento tolto: dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e aggiunto: dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione tolto: delle graduatorie aggiunto: della graduatoria di fine corsoaggiunto: . Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 7. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.