Art. 59 — Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore

(( La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche di cui all'articolo 47, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui all'articolo 47, lettera c), dei commi 2, 3 e 4, e' altresi' richiesta un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a quindici anni maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni di cui al comma 1, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' nella specialita', l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 4. I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono nominati, rispettivamente, nautico di coperta ispettore, nautico di macchina ispettore e sommozzatore ispettore e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso. 7. Il personale vincitore delle selezioni di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finche' permane nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore e nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto.)) 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

12

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 21 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 2005 al 21 novembre 2018. 117 parole tolte, 464 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi:

tolto: a) ruolo dei direttivi ginnico-sportivi;

tolto: b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi. Il ruolo dei direttivi ginnico-sportivi si articola nelle seguenti qualifiche:

tolto: a) vice direttore ginnico-sportivo;

tolto: b) direttore ginnico-sportivo;

tolto: c) direttore ginnico-sportivo-vicedirigente. Il ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi si articola nelle seguenti qualifiche:

tolto: a) primo dirigente ginnico-sportivo;

tolto: b) dirigente superiore ginnico-sportivo. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoliaggiunto: La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche di cui all'articolo 47, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui all'articolo 47, lettera c), dei commi 2, 3 e 4, e' altresi' richiesta un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a quindici anni maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni di cui al comma 1, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' nella specialita', l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 4. I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono nominati, rispettivamente, nautico di coperta ispettore, nautico di macchina ispettore e sommozzatore ispettore e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 5. Il personale di cui al tolto: presente articolo e' determinata come segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo dirigente ginnico-sportivo e direttivi ginnico-sportivi. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto aggiunto: comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso. 7. Il personale vincitore delle selezioni di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finche' permane nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore e nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

    Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art59 · fonte del testo

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