Art. 203 — Norme relative agli scrutini di promozione

(( Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il capo del Corpo nazionale, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'articolo 202; il periodo temporale di riferimento per la valutabilita' dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneita' alla promozione, che comunque non puo' essere fissato in misura inferiore alla meta' del punteggio complessivo massimo previsto. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 204, conferisce le promozioni alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformita' alla proposta formulata dalla commissione. Non e' ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che:

  • a)nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 un punteggio inferiore a ottanta;
  • b)nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;
  • c)nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 4. E' sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

12

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 21 novembre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art203 · fonte del testo

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