Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:
- a)«misure restrittive dell'Unione europea»: misure restrittive adottate dall'Unione europea sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- b)«persona, entita' od organismo designati»: una persona fisica o giuridica, un'entita' o un organismo o gruppo assoggettati a misure restrittive dell'Unione europea;
- c)«fondi»: attivita' e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri:
- 1)contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
- 2)depositi presso enti finanziari o altre entita', saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
- 3)titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i paghero', i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
- 4)interessi, dividendi o altri proventi di attivita' o plusvalenze maturate o generate dalle attivita';
- 5)crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
- 6)lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
- 7)documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- 8)cripto-attivita', definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
- d)«risorse economiche»: attivita' materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- e)«congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprieta', il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un cambiamento tale da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
- f)«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.
Testo vigente dal 9 gennaio 2026
