Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 2011 al 5 aprile 2013. 1124 parole tolte.
tolto: Chiunque esercita un'attivita' presso un impianto regolata dal presente decreto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantita' di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attivita' dell'impianto. Il gestore dell'impianto che non comunichi le informazioni di cui all'articolo 12 nei tempi e con le modalita' ivi previsti e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Il Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le suddette informazioni a comunicarle entro quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attivita' dell'impianto. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12 risultino false o non veritiere, il gestore dell'impianto e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione e' contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicita' della dichiarazione. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12, verificate ai sensi dell'articolo 16, risultino non congruenti il gestore dell'impianto e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione e' contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicita' della dichiarazione. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che entro il 31 marzo di ogni anno non presenti la dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di verifica di cui all'articolo 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza della presentazione del Piano, di 100 euro. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantita' di quote di emissioni pari alle emissioni indebitamente rilasciate. I soggetti di cui al comma 6-bis sono tenuti a trasmettere il Piano di monitoraggio entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato procede secondo quanto indicato all'articolo 20-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che entro il 31 marzo di ogni anno non comunica le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attivita' svolte nell'anno solare precedente, monitorate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all'articolo 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che nei tempi previsti all'articolo 15, comma 7, non restituisca quote di emissioni [i] nelle quantita' di cui alla dichiarazione prevista all'articolo 15, comma 5, [ii] in caso di omessa dichiarazione, nelle quantita' pari alla quantita' di emissioni effettivamente emesse, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate. L'operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, pari a 100 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per l'operatore aereo di restituire, all'atto della restituzione dovuta per l'anno civile successivo, un numero di quote di emissioni pari alle emissioni effettivamente rilasciate. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 21 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 21. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente rilasciate. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 7 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro. La sanzione e' aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di aggiornamento della autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantita' di quote di emissione pari alle emissioni prodotte. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato di cui all'articolo 8 ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a conoscenza di differenze significative tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive e' soggetto al ritiro dell'accreditamento e ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate.