Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30

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Il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ad eccezione dell'allegato A che e' abrogato a partire dal 1° maggio 2013".

Testo vigente dal 5 aprile 2013

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 5 aprile 2013

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 2011 al 5 aprile 2013. 285 parole tolte.

tolto: E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni al fine dell'accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le modalita' previste dal presente decreto. Nel Registro e' annotato il valore complessivo delle emissioni contenuto nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui all'articolo 15 comma 5 e nella comunicazione annuale di ciascun operatore aereo di cui all'articolo 15, comma 5-bis. Il Registro assolve inoltre alle funzioni del registro nazionale previsto dall'articolo 6 della decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e opera secondo le specifiche funzionali di cui al regolamento sui registri. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore del registro di cui al regolamento sui registri sulla base delle disposizioni del Comitato, come stabilito all'articolo 3-bis. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni. Il Registro contiene separata contabilita' delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di piu' impianti, il Registro contiene contabilita' separata per ciascun impianto. Il gestore di un impianto che esercita le attivita' elencate nell'allegato A e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attivita' elencate all'allegato A-bis, nonche' qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote ai sensi dell'articolo 15 ha l'obbligo di presentare all'amministratore del registro domanda di iscrizione; le modalita' di richiesta della suddetta domanda sono stabilite dall'amministratore del Registro. Il Registro e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e nei limiti previsti dal regolamento sui registri.. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2008, N. 51.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30

    Il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ad eccezione dell'allegato A che e' abrogato a partire dal 1° maggio 2013".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-04;216~art14 · fonte del testo

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