Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullita', sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione ((e dei suoi familiari)), contro la persona fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi' legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.
Testo vigente dal 1 febbraio 2022
