Art. 14 — Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2000 al 9 ottobre 2010. 402 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo la parola: "corso" sono aggiunte le seguenti: "secondo le modalita' previste dal piano degli studi dell'Accademia Aeronautica". Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, le parole: "elaborato secondo le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in centesimi attribuito all'ufficiale al completamento degli studi previsti nell'ultimo anno di corso." sono sostituite dalle seguenti: "e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica.". Al comma 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "dell'ultimo anno di corso" sono sostituite dalle seguenti: "al termine dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite dagli Istituti di formazione di Forza Armata". I commi 7 e 8 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituiti dai seguenti: "7. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completino gli studi sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita', previo parere favorevole della Commissione ordinaria d'avanzamento:
tolto: a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare;
tolto: b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'articolo 7, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;
tolto: c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle Armi e dei Corpi. 8. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che abbiano completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita', nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all'articolo 7, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado ed anzianita' iscritti in ruolo e' stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi del comma 3. Ai fini della promozione ad anzianita' si computa l'anzianita' complessiva maturata nel grado.". Al comma 9 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "trasferiti a domanda" sono inserite le seguenti: "previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione,".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-06-28;216~art14 · fonte del testo
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