Art. 25 — Ufficiali delle forze di completamento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.
Abrogato dal 9 febbraio 2013
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.
Abrogato dal 9 febbraio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2010 al 9 febbraio 2013. 353 parole tolte, 7 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66tolto: . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. COMMA ABROGATOaggiunto: , COME MODIFICATO DAL D. LGS. tolto: 15 MARZO 2010 aggiunto: 31 DICEMBRE 2012, N. tolto: 66. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 26, comma 4-ter, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite in relazione alle specifiche esigenze del Corpo della Guardia di Finanza:
tolto: a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;
tolto: b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. L'ordinamento del Corpo della guardia di finanza individua gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alla rispettiva articolazione interna;
tolto: c) le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dall'articolo 674 del codice dell'ordinamento militare. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. aggiunto: 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-08;215~art25 · fonte del testo
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