Art. 9 — Divieto di commercializzazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
Abrogato dal 13 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
Abrogato dal 13 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 2005 al 13 marzo 2021. 57 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' vietato al di fuori dei pubblici mercati il commercio itinerante di semi, piante o parti di piante destinati alla coltivazione da parte di soggetti che svolgono tale attivita' a titolo professionale nel processo produttivo. E' vietata la commercializzazione di vegetali qualora presentino infezioni o infestazioni in atto da parte di organismi nocivi regolamentati, pericolose e diffusibili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 19
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;214~art9 · fonte del testo
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