Art. 21 — Obblighi dei soggetti autorizzati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
Abrogato dal 13 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
Abrogato dal 13 marzo 2021
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3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 2012 al 13 marzo 2021. 486 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: I soggetti autorizzati sono vincolati ai seguenti obblighi:
tolto: a) tenere presso ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo 19;
tolto: b) tenere presso ciascun Centro aziendale un registro, vidimato dal Servizio fitosanitario competente, contenente almeno i dati di cui all'allegato XI, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda, in produzione o trasferiti a terzi;
tolto: c) conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante;
tolto: d) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;
tolto: e) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;
tolto: f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;
tolto: g) permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal Servizio fitosanitario regionale competente, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresi' l'accesso ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi;
tolto: h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con esso in ogni altro modo;
tolto: i) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione di cui all'articolo 19 nel caso di cessazione dell'attivita';
tolto: l) per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
tolto: m) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che intendono produrre o commercializzare;
tolto: n) comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione.
tolto: n-bis) comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalita' da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate. Il Servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle ditte nel Registro dei produttori, fatte salve le normative vigenti, puo' stabilire altri obblighi di ordine generale finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria nell'azienda. I soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n). Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri soggetti, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d), f), g), h), e i). I piccoli produttori sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1, lettera b).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 19
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;214~art21 · fonte del testo
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