Art. 5 — Piani triennali di attività - PTA e Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca - DVS
In conformita' alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della pianificazione operativa i consigli di amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale, in conformita' alle particolari disposizioni definite nei rispettivi statuti e regolamenti. Il predetto piano e' valutato e approvato dal Ministero, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attivita' dei diversi enti di ricerca, nonche' del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218)).
Testo vigente dal 10 dicembre 2016
