Art. 3 — Calcoli intermedi
[1]Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno:
- a)cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di lire;
- b)quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
- c)tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
- d)due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire, salvo quanto previsto dall'articolo 4.4 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997. Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare e' possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non puo' comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a)
[2]a d).
Testo vigente dal 8 luglio 1998
