Art. 25 — Bilancio consolidato
Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nel patrimonio netto alla voce "Riserva di conversione".
Testo vigente dal 8 luglio 1998
