Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 2001 al 14 marzo 2021. 510 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: 1. Nella legge n. 1096 del 1971, dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti: " Art. 20-bis - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dei Ministeri della sanita' o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza, chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte, nel territorio nazionale, la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di tale varieta' se e' accertato che la coltivazione di una varieta' iscritta nel catalogo comune delle varieta':
tolto: a) possa nuocere alla coltivazione di altre varieta' o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrita';
tolto: b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana e' effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva 90/220/CE e successive modificazioni, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversita' biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena. 2. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente il divieto di cui al comma 1 puo' essere applicato immediatamente, dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della decisione della stessa. Il Ministero delle politiche agricole e forestali contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto. "Art. 20-ter - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, l'impiego di una varieta' iscritta nel catalogo comune delle varieta' o di prescrivere condizioni appropriate di coltivazione e, nel caso di cui alla lettera c), anche di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:
tolto: a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varieta' possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varieta' o possa nuocere all'integrita' di altre varieta' o specie;
tolto: b) qualora, in base ad esami ufficiali in coltura, applicando le disposizioni dell'articolo 16-bis, sesto comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, si sia constatato che la varieta' non produce, in nessuna parte del territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varieta' comparabile ammessa nel territorio nazionale o se e' notorio che la varieta', per natura e classe di maturita', non e' atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio nazionale;
tolto: c) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) per ritenere che la varieta' presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarita' agro-ecologiche e pedoclimatiche. 2. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la richiesta alla Commissione europea di cui al medesimo comma e' presentata dal Ministero delle politiche agricole e forestali anche su proposta dei Ministeri della sanita' o dell'ambiente, per gli aspetti di rispettiva competenza.".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;212~art9 · fonte del testo
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