Art. 5-bis — Fornitura di ultima istanza
((L'ARERA assicura che la regolazione dei servizi di ultima istanza prevede che:))
- a)((i fornitori sono individuati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria;))
- b)((i fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscono loro la continuita' del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi;))
- c)((i fornitori riconoscono ai clienti da essi serviti i diritti propri del cliente finale;))
- d)((i servizi medesimi favoriscono il passaggio a un'offerta basata sul mercato.))
Testo vigente dal 24 gennaio 2026
