Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, contravvenendo alle disposizioni vigenti, fabbrica o pone in commercio impianti a fune adibiti al trasporto di persone, componenti di sicurezza o sottosistemi privi dei requisiti essenziali di sicurezza, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non osserva i provvedimenti emessi dalle amministrazioni competenti che limitano o vietano l'uso di un componente di sicurezza o di un sottosistema ovvero l'esercizio di un impianto di cui al comma 1, per tutelare la salute e la sicurezza delle persone e dei beni, e' punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro.

Testo vigente dal 9 agosto 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;210~art1 · fonte del testo

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