Art. 1 — Sanzioni penali
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, contravvenendo alle disposizioni vigenti, fabbrica o pone in commercio impianti a fune adibiti al trasporto di persone, componenti di sicurezza o sottosistemi privi dei requisiti essenziali di sicurezza, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non osserva i provvedimenti emessi dalle amministrazioni competenti che limitano o vietano l'uso di un componente di sicurezza o di un sottosistema ovvero l'esercizio di un impianto di cui al comma 1, per tutelare la salute e la sicurezza delle persone e dei beni, e' punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro.
Testo vigente dal 9 agosto 2003
