Art. 4 — Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264

Articolo abrogato dal d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2013, n. 128.

Abrogato dal 12 novembre 2013

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2012 al 12 novembre 2013. 463 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il punteggio massimo degli, esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e' di 100 punti. Nell'ambito di tale punteggio 90 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 10 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell'articolo 5, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato. I 10 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti, elementi:

tolto: a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di stato al termine del quarto anno - per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali - si prende in considerazione l'ultimo biennio;

tolto: b) la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione piu' alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente lettera puo' essere assegnato anche per scaglioni, in relazione alla valutazione finale conseguita dallo studente;

tolto: c) LETTERA ABROGATAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. tolto: 30 DICEMBRE 2008 aggiunto: 12 SETTEMBRE 2013, N. tolto: 207 aggiunto: 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 27 FEBBRAIO 2009 aggiunto: 8 NOVEMBRE 2013, N. tolto: 14;

tolto: d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi bandi. Con lo stesso decreto possono essere stabilite anche ulteriori modalita' per definire l'attribuzione dei punteggi nei casi in cui non possono essere utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3. Il Ministro ed i singoli atenei, per quanto di competenza, provvedono alla adeguata valorizzazione della lode ottenuta dagli studenti nella valutazione finale dell'esame di Stato. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine dell'anno scolastico, rende pubblici per ciascuna commissione di esame finale di Stato che abbia operato nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera b). aggiunto: 128

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4 del 2008 non e' applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari gia' indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-14;21~art4 · fonte del testo

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