Disciplina transitoria in tema di riduzione da attivita' economica sostanziale Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 35, commi 3 e 4, l'aliquota del 5 per cento e' sostituita da quella indicata nell'allegato B, riportata in corrispondenza di ciascuno degli esercizi che iniziano nell'anno solare ivi indicato.
Testo vigente dal 28 dicembre 2023 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
