Art. 14 — Applicazione dell'imposta minima integrativa alle partecipanti intermedie

Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano e detenuta da una controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo, che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entita' apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa a tali imprese a bassa imposizione. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, e' un'impresa a bassa imposizione ed e' direttamente o indirettamente detenuta da una controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa ad imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non trovano applicazione qualora con riferimento al medesimo esercizio:

  • a)la controllante capogruppo e' soggetta ad una imposta minima integrativa equivalente;
  • b)una altra partecipante intermedia ovunque localizzata detiene una partecipazione di controllo, diretta o indiretta, nella partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano ed e' soggetta ad una imposta minima integrativa o ad un'imposta minima integrativa equivalente. Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano e detenuta da una controllante capogruppo che e' una entita' esclusa, che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entita' apolidi, deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa relativa a tali imprese a bassa imposizione. 5.Una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, e' un'impresa a bassa imposizione ed e' direttamente o indirettamente detenuta da una controllante capogruppo che e' una entita' esclusa deve versare per quell'esercizio l'imposta minima integrativa ad essa riferibile e l'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita relativa ad imprese a bassa imposizione localizzate nel territorio dello Stato italiano detenute in qualsiasi momento di tale esercizio. 6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non trovano applicazione qualora per tale esercizio un'altra partecipante intermedia e' soggetta ad una imposta minima integrativa, o ad un'imposta minima integrativa equivalente, e detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nella partecipante intermedia ivi indicata localizzata nel territorio dello Stato italiano.

Testo vigente dal 28 dicembre 2023 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209~art14 · fonte del testo

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