Art. 9 — D i v i e t i
Dal 1° luglio 2003 e' vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti nell'allegato II.
Testo vigente dal 7 agosto 2003
