Art. 11 — Disposizioni finali
Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei PCB, nonche' degli impianti, apparecchi e fluidi che li contengono. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli oli usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, contenenti PCB in misura eccedente le ((50 parti per milione)). Ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli allegati al presente decreto potranno essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Testo vigente dal 30 luglio 2005
