Art. 34 — Norme transitorie
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:
- a)alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;
- b)alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Testo vigente dal 16 dicembre 2011
