Art. 2 — Finalità e ambito di applicazione
Il presente decreto disciplina i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per oggetto:
- a)forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;
- b)forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;
- c)lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
- d)lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera b), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
- e)lavori e servizi per fini specificatamente militari;
- f)lavori e servizi sensibili.
Testo vigente dal 16 dicembre 2011
