Art. 31 — Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria
Ai contratti aventi per oggetto lavori, servizi o forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, nonche', le disposizioni contenute nel titolo II, parte II, del codice. I regolamenti di cui all'articolo 4 disciplinano i lavori, i servizi e le forniture in economia di cui al presente decreto.
Testo vigente dal 16 dicembre 2011
