Art. 12 — Adeguamento e approvazione degli statuti e dei regolamenti di organizzazione
Gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ferme restando le originarie finalita' statutarie, sono adeguati, al fine della trasformazione, dagli organi di amministrazione delle istituzioni stesse e sono inviati agli organi regionali competenti, che li approvano nel termine e con le modalita' previste dalle leggi regionali. Successive modifiche degli statuti sono sottoposte alla stessa procedura. Con la stessa procedura e' altresi' adottato e approvato il regolamento di organizzazione dell'azienda di cui all'articolo 7, comma 5.
Testo vigente dal 1 giugno 2001
