Art. 4 — Incompatibilità
L'indennizzo di cui all'art. 1 e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato. L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attivita' lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario e' tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attivita' lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilita'.
Testo vigente dal 24 aprile 1996
