L'indennizzo di cui all'art. 1 e' pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attivita' commerciali dell'INPS. Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare nell'ambito della Gestione di cui al comma 1, e' utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione. L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le stesse modalita' e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attivita' commerciali. Salvo quanto disposto dall'art. 4, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65 anno di eta', se uomo, ovvero il 60 anno di eta', se donna.

Testo vigente dal 24 aprile 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-28;207~art3 · fonte del testo