Art. 4 — Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895
Alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, primo comma, le parole: “la multa da euro 413 a euro 2.065” sono sostituite dalle seguenti: “la multa da 10.000 euro a 50.000 euro”;
- b)all'articolo 2, primo comma, le parole: “la multa da euro 206 a euro 1549” sono sostituite dalle seguenti: “la multa da 3.000 euro a 20.000 euro”;
- c)all'articolo 3, primo comma, le parole: “ e con la multa da euro 206 a euro 1549“ sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro”;
- d)all'articolo 4, primo comma, le parole: “ e con la multa da euro 206 a euro 2065“ sono sostituite dalle seguenti: “e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro”;
- e)all'articolo 5, primo comma, primo periodo, dopo le parole: “ qualita' delle armi“ sono inserite le seguenti: “e delle loro parti”.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010
