Art. 9 — Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente
All'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono espressamente riportate nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei casi in cui e' prevista.».
Testo vigente dal 3 gennaio 2023
