Art. 34 — Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie
Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalita' di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e' da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del presente decreto. In caso di affidamento della gestione a societa' in house ovvero a capitale misto, di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016, trovano in ogni caso applicazione le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022
