Art. 17 — Misure di esecuzione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 febbraio 2011, n. 15.
Abrogato dal 23 marzo 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 febbraio 2011, n. 15.
Abrogato dal 23 marzo 2011
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2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 23 marzo 2011. 333 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 2 le seguenti direttive comunitarie:
tolto: a) direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
tolto: b) direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico;
tolto: c) direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti che consumano energia oggetto delle direttive di cui al comma 1 e' possibile solo se:
tolto: a) tali prodotti sono conformi ai seguenti provvedimenti, che danno attuazione alle medesime misure:
tolto: 1) decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1996, n. 660, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
tolto: 2) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 novembre 1999, recante norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in conformita' alla direttiva comunitaria 96/57/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 1999;
tolto: 3) decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 marzo 2002, recante attuazione della direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002;
tolto: b) in ogni caso siano provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 9. Il Ministero dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i decreti di recepimento delle direttive concernenti le eventuali misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 FEBBRAIO 2011, N. 15
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;201~art17 · fonte del testo
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