L'articolo 13 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Clausola di invarianza finanziaria). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Testo vigente dal 30 novembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;200~art3 · fonte del testo