Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 2010 al 27 settembre 2022. 573 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile legale dell'azienda che non provvede alla registrazione della stessa azienda presso il Servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto previsto all'allegato I, paragrafo 1, primo periodo, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non provvede a comunicare al Servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto previsto all'allegato I, paragrafo 1, penultimo periodo, la variazione dei dati aziendali e dell'allevamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali che contravviene agli obblighi di identificazione degli animali, di cui agli articoli 5, 6 e 7 ed allegati I e II e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro per ogni capo non regolarmente identificato. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rimuove, sostituisce o modifica il mezzo di identificazione presente su un animale, senza preventiva comunicazione all'autorita' competente, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro per ogni capo. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di istituire il registro di carico e scarico e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di compilare in ogni sua parte e tenere aggiornato per il proprio allevamento il registro aziendale, ai sensi degli articoli 4, commi 1 e 2, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro, per ogni operazione non registrata. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 3, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro per ogni animale movimentato privo della documentazione richiesta. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 7, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo macellato. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali che non adempie agli obblighi previsti all'allegato I, paragrafo 3, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Qualora si tratti del primo accertamento presso un'azienda diversa da uno stabilimento di macellazione, l'autorita' che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari. Se il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorita' per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte. Per le violazioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;200~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari