Art. 21 — Modalità di conservazione dei documenti
I mezzi utilizzati per conservare i documenti essenziali devono garantire che i documenti rimangano completi e leggibili per il periodo di conservazione prestabilito e possano essere messi a disposizione delle autorita' competenti, qualora queste lo richiedano. Qualsiasi modifica dei dati deve essere rintracciabile.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
