Per le sementi di specie ortive, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 20 sono le seguenti:

  • a)categoria di base: 1. Le sementi devono essere: 1.1) prodotte sotto la responsabilita' del costitutore o suoi aventi causa o del selezionatore secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varieta'; 1.2) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»; 1.3) conformi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 44, comma 4, alle condizioni previste dall'allegato VI, sezione II, lettera A), e dall'allegato IX, lettera F) per le sementi ortive di base; 1.4) rispondenti alle condizioni indicate ai numeri 1.1), 1.2) e 1.3), all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza.
  • b)categoria certificata:
  • 1)Le sementi devono essere: 1.1) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione anteriore a quella delle sementi di base; che possano soddisfare e abbiano soddisfatto all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni e ai requisiti previsti dall'allegato VI, nonche' alle condizioni di cui all'allegato IX per le sementi ortive di base; 1.2) previste soprattutto per la produzione di ortaggi; 1.3) conformi alle condizioni previste dall'allegato VI e dall'allegato IX per le sementi ortive certificate; 1.4) rispondenti alle condizioni indicate ai numeri 1.1), 1.2), e 1.3) della presente lettera, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale; 1.5) sottoposte a posteriori a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta';
  • c)categoria standard:
  • 1)Le sementi, previste soprattutto per la produzione di ortaggi, che devono presentare sufficiente identita' e purezza della varieta' e corrispondere a quanto previsto dall'allegato VI;
  • 2)le sementi di cui al punto 1) devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta';
  • d)categoria mercantile ortiva:
  • 1)Le sementi di specie ortive non elencate nell'allegato II, sezione C, che devono essere conformi ai requisiti previsti all'allegato VI;
  • 2)i controlli delle sementi certificate e standard di cui al comma 1, lettera b), punto 1), numero 1.4) e lettera c) numero 2), sono effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3. Agli oneri per l'effettuazione di tali controlli si provvede secondo le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 10.

Testo vigente dal 27 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20~art26 · fonte del testo

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