Art. 28 — Esiti del controllo e certificazione dei prodotti sementieri
Qualora l'esito dei controlli di cui all'articolo 17 sia favorevole, e' disposta ai sensi del Capo IV, la cartellinatura delle partite controllate. I risultati dei controlli di cui all'articolo 17 sono registrati, conservati e resi disponibili al richiedente il controllo.
Testo vigente dal 27 febbraio 2021
