Art. 11 — Modifiche e abrogazioni
All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 85 la parola: «microgenerazione» e' sostituita dalla seguente: «piccola generazione»;
- b)dopo il comma 85 e' inserito il seguente: «85-bis. E' definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacita' massima inferiore a 50 kWe.»;
- c)il comma 86 e' sostituito dal seguente: «86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola generazione, purche' certificati, e' soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto e' termoelettrico, e' assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialita' termica.»;
- d)al comma 88 le parole: «l'omologazione degli impianti di microgenerazione» sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione»;
- e)al comma 89, dopo le parole: «impianti di» sono inserite le seguenti: «piccola generazione e di».
Testo vigente dal 6 marzo 2007
